IL NOSTRO STATUTO
STATUTO APPROVATO DALL’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 MARZO 2007
Art. 1 - DENOMINAZIONE
Il “Centro Operativo Soccorso Pubblico” (C.O.S.P.) è un’associazione di volontariato che ha come scopo il perseguimento della solidarietà sociale.
L’associazione è a tempo indeterminato, autonoma ed indipendente, senza scopo di lucro, apolitica ed aconfessionale; è esclusa ogni divisione di utile o profitto tra i volontari.
Per il migliore conseguimento dei suoi fini istituzionali, l’associazione dovrà mantenersi estranea ad ogni questione e manifestazione politica, evitando ogni coinvolgimento, anche indiretto, a tal riguardo.
Opera principalmente nei Comuni di Bovezzo, Caino, Concesio, Nave e comunque ove ne venga richiesto l’intervento.
Art. 2 - SEDE
La sede è posta in BOVEZZO (BS), Via Vittorio Veneto n. 33
Art. 3 - STATUTO E REGOLAMENTO
Organizzazione ed attività dell’associazione nonché funzionamento e competenze degli organi sociali sono regolati dallo Statuto; le norme secondarie ed esecutive sono fissate dal Regolamento; i volontari si impegnano a rispettarli scrupolosamente e l’iscrizione all’associazione comporta l’assoluta condivisione dei principi e delle regole in essi espressi.
L’associazione agisce nel rispetto della Legge n. 266 del 11.8.1991, della Legge Regionale Lombardia n. 22 del 24.7.1993, della Costituzione, del codice civile, delle altre leggi e dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico.
Lo Statuto ed il Regolamento sono interpretati in base alle norme di interpretazione dei contratti e dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.
Lo Statuto è approvato e modificato dall’Assemblea Straordinaria; il Regolamento dal Consiglio Esecutivo in collegio completo.
Una copia dello Statuto e del Regolamento viene consegnata a tutti i volontari; una copia rimane affissa in bacheca ed un’altra nella sala in cui si tiene l’assemblea.
Art. 4 - FINALITA’ ED ATTIVITA’
L’associazione, attraverso la disinteressata, personale, spontanea e gratuita opera dei propri aderenti, persegue la solidarietà sociale e lo sviluppo della società civile. A tal fine:
- organizza e gestisce, senza scopo di lucro, il servizio di Primo Soccorso in ambulanza, per il trasporto di malati, feriti ed infermi in caso di urgenza ed emergenza.
- Provvede al trasporto di ammalati ed infermi, anche per casi non urgenti, in relazione alle loro necessità di trasferimento.
- Promuove, mediante corsi organizzati, la formazione tecnica, etica-professionale di tutti i volontari, curando anche il necessario aggiornamento.
- Partecipa a manifestazioni pubbliche e sportive al fine di assicurare un adeguato e qualificato intervento in caso di necessità.
- Collabora con enti ed organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario, siano essi pubblici o privati, per prestare un servizio funzionalmente rispondente alle necessità della collettività.
- Provvede al trasporto di sangue ed emoderivati per le necessità dei nosocomi a tal riguardo convenzionati.
- Presta particolare attenzione anche all’addestramento per interventi di protezione civile nonché a programmi di informazione e di educazione sulle attività di solidarietà.
Art. 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati.
I beni acquistati dall’associazione sono ad essa intestati; contributi straordinari possono essere elargiti da persone fisiche o giuridiche.
I lasciti testamentari (accettabili solo con beneficio d’inventario), le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i comodati sono accettati, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Esecutivo che delibera sulla utilizzazione degli stessi in armonia con le finalità statutarie; così pure per i rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, come da qualsiasi altra attività sociale.
Il Presidente attua le delibere a tal riguardo, compiendo i necessari atti giuridici in nome e per conto dell’associazione.
L’associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività da contributi pubblici, donazioni e lasciti, rimborsi, proventi dei servizi prestati, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, altre entrate.
I beni nella disponibilità dell’associazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede.
I volontari, previa richiesta scritta, possono consultare l’inventario, i bilanci e tutte le scritture contabili, richiedendo chiarimenti al Collegio Revisore dei Conti, al Tesoriere ed al Consiglio Esecutivo. Quest’ultimo è tenuto ad esaudire detta richiesta entro 40 (quaranta) giorni; il termine rimane sospeso nel mese di agosto.
In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni di proprietà della stessa, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad organizzazioni di volontariato che perseguano fini identici o analoghi. I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.
Art. 6 - I VOLONTARI E LE CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE.
Il numero dei volontari è illimitato. Possono essere iscritti all’Associazione persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, di provata moralità e buona condotta, indipendentemente dalle loro condizioni, idee e convinzioni.
Il volontario è mosso esclusivamente da spirito di solidarietà; condivide principi, valori ed obiettivi dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento nonché le decisioni degli Organi Sociali.
Il volontario è tenuto alla disciplina ed al rispetto degli altri volontari; è tenuto ad un comportamento che non sia in contrasto con i principi ed i valori espressi dall’Associazione.
Le domande di ammissione, per le quali si rinvia al Regolamento, sono valutate dal Consiglio Esecutivo.
Tutti i volontari hanno uguali diritti e doveri.
Art. 7 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.
Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato.
La qualità di volontario viene meno per dimissioni, radiazione, esclusione per prolungate ingiustificate assenze, morte.
L’ingiustificata mancata partecipazione alle attività sociali per un periodo superiore a tre mesi comporterà l’esclusione a cura del Consiglio Esecutivo, previo colloquio chiarificatore con un suo delegato. Trascorso tale lasso di tempo, dichiarata l’intervenuta esclusione, il volontario può riscriversi all’Associazione, previa valutazione del Consiglio che, a tal riguardo, considererà circostanze e precedenti e la sua decisione, assunta con collegio completo, motivata, è inappellabile.
Il volontario può essere autorizzato ad una temporanea sospensione di ogni attività per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni, previa comunicazione inviata al Consiglio Esecutivo, riportante le motivazioni dell’indisponibilità. Il periodo massimo di sospensione dalle attività sociali sopra indicato non si applica in caso di gravidanza ed altri casi di forza maggiore documentati e valutati dal Consiglio Esecutivo.
Il volontario incorso nella sanzione della radiazione non può più riscriversi all’Associazione.
Art. 8 - DIRITTI DEI VOLONTARI.
Ogni volontario ha diritto a:
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle decisioni degli Organi Sociali;
- partecipare alle assemblee; il diritto di voto viene riconosciuto a condizione di aver maturato un anno di servizio;
- previa richiesta scritta, consultare l’inventario, i bilanci e tutte le scritture contabili, richiedendo chiarimenti al Collegio Revisore dei Conti, al Tesoriere ed al Consiglio Esecutivo;
- assistere ai Consigli Esecutivi ad eccezione delle discussioni e delibere inerenti le persone; in questi casi, il Presidente dichiarerà la discussione “riservata” ed alla stessa potranno partecipare solo i membri del Consiglio e le persone convocate;
- formulare proprie osservazioni, proposte, critiche, contestazioni con comunicazione scritta non anonima al Consiglio Esecutivo, che avrà obbligo di rispondere, per iscritto, in maniera motivata, entro 30 giorni (escluso mese di agosto); il Consiglio può inoltre fissare una riunione informale con gli interessati; vanno invece evitate pubbliche rimostranze e proteste suscettibili di ledere il buon nome dell’associazione o creare disservizi;
- essere informato sull’andamento delle attività e sull’organizzazione nonché a consultare, previa richiesta scritta, i verbali delle assemblee, i verbali del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- in sede di elezioni, eleggere con voto personale e non delegabile, i componenti degli Organi Sociali, alla condizione di aver maturato un anno di servizio;
- essere eletto componente degli Organi Sociali; per la nomina a membro del Consiglio Esecutivo, è richiesta l’anzianità di servizio di almeno 3 (tre) anni; per la nomina a Presidente ed a Vicepresidente nonché a membro del Collegio dei Probiviri, l’anzianità di servizio deve essere di almeno 5 (cinque) anni. Per la nomina a membro del Collegio dei Revisori dei Conti, l’anzianità di servizio deve essere almeno di un anno; si può essere eletti alle cariche sociali se non si è incorsi in sanzioni disciplinari (tranne la censura verbale) negli ultimi tre anni;
- chiedere la convocazione dell’Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;
- partecipare all’Assemblea con diritto di voto (anche mediante delega); il singolo volontario non può avere più di 1 (una) delega;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione;
- essere assicurati nei casi previsti dalla legge, per la responsabilità civile, per gli infortuni, per le malattie contratte in servizio, in relazione ai sinistri che dovessero verificarsi durante l’espletamento delle attività sociali, nella sede, nelle sue pertinenze e durante i tragitti di andata e ritorno;
- dimettersi dall’Associazione, con comunicazione scritta inviata al Consiglio Esecutivo.
Art. 9 - DOVERI DEI VOLONTARI
- I volontari svolgono la propria attività in modo personale, disinteressato, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro o di utili; ciò vale anche per i componenti degli Organi Sociali. Il volontario non può accettare corrispettivi od elargizioni nemmeno dai beneficiari della prestazione; corrispettivi ed elargizioni vanno versati direttamente all’Associazione.
- I volontari sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
- I volontari sono tenuti a rispettare gli altri volontari con comportamenti ispirati a lealtà, in maniera tale che sia assicurata una corretta e costruttiva vita associativa; nelle attività il loro comportamento deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, rigore morale e serietà. Vanno in ogni caso rispettati i principi ed i valori dell’Associazione, per cui non vanno posti in essere comportamenti suscettibili di ledere il buon nome e gli interessi dell’Associazione e creare disservizi.
La violazione dei principi sopra riportati e di quelli posti a base dell’Associazione; litigi plateali in sede o, peggio, durante il servizio; gli atti di insubordinazione, di prevaricazione o di disgregazione; la morosità in qualsiasi forma maturata nei confronti dell’Associazione; l’appropriazione di compensi avuti a qualsiasi titolo per prestazioni e servizi; l’assunzione di sostanze stupefacenti e di alcolici, lo stato di ebbrezza o di ubriachezza; il danneggiamento volontario di beni dell’Associazione; la denigrazione e la diffamazione, in qualsiasi forma o modo, dell’onorabilità degli altri volontari; l’abbandono ingiustificato del servizio, costituiscono un’esemplificazione di comportamenti scorretti, sicuramente passibili di sanzioni disciplinari.
Art. 10 - SANZIONI DISCIPLINARI
La violazione dei doveri fissati nella norma precedente, salvo che per fatti ritenuti di particolare tenuità, comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti: censura verbale, biasimo scritto, sospensione da ogni attività sociale fino ad un anno, radiazione, decadenza dalla carica per i membri degli Organi Sociali.
Art. 11 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Pervenuta in qualsiasi modo (ma non con denuncia anonima) la notizia di un fatto di rilevanza disciplinare, il Consiglio Esecutivo si riunisce e, esperite le prime indagini opportune, anche in maniera informale, decide a maggioranza se archiviare il caso per infondatezza dell’addebito o particolare tenuità dell’accadimento o se, invece, promuovere l’azione disciplinare.
Quando è propenso a promuovere l’azione disciplinare, il Consiglio Esecutivo invia una raccomandata A/R all’incolpato (comunicazione introduttiva del giudizio disciplinare), indicando i fatti e gli addebiti nonché le norme o i principi violati. In tale comunicazione, l’incolpato viene avvertito della facoltà di inviare una lettera di spiegazioni entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata.
Il Consiglio Esecutivo si riunisce e, esaminate le eventuali giustificazioni dell’incolpato, decide a maggioranza se archiviare il caso o promuovere l’azione disciplinare.
In questo secondo caso attiva il Collegio dei Probiviri al quale viene consegnato un fascicolo con tutta la documentazione del caso, comprese le eventuali giustificazioni dell’incolpato.
Il Collegio dei Probiviri invia all’incolpato una raccomandata A/R con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui si terrà il giudizio disciplinare avanti il predetto Collegio, in formazione completa.
L’incolpato viene espressamente avvertito della facoltà di presenziare e di farsi assistere da un altro volontario di sua fiducia.
L’incolpato viene anche avvertito che il procedimento disciplinare si terrà anche in sua assenza, salvo tempestiva giustificazione scritta con richiesta di fissazione di altra data.
Il giudizio si terrà in tal modo:
- un membro del Collegio dei Probiviri espone i fatti di cui all’addebito e le eventuali giustificazioni dell’incolpato;
- il Collegio Probiviri potrà rivolgere domande all’incolpato;
- questi viene invitato a fornire eventuali ulteriori chiarimenti e spiegazioni e comunque gli viene lasciata l’ultima parola;
- l’incolpato viene poi invitato ad uscire dall’aula;
- segue la discussione;
- la decisione è assunta a maggioranza dei voti;
- viene redatta una congrua motivazione;
- all’incolpato viene letta la decisione con la motivazione.
E’ possibile la fissazione di altra riunione, nel caso emerga l’opportunità di approfondimenti istruttori (ad esempio, mediante l’assunzione di prove testimoniali da parte del Collegio dei Probiviri). Dichiarazioni dell’incolpato e degli eventuali testimoni vanno verbalizzate sinteticamente.
Sia l’eventuale provvedimento di assoluzione sia l’eventuale provvedimento applicativo di sanzione vanno comunicati all’incolpato con raccomandata A/R da inviarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla adozione del provvedimento.
Il Collegio dei Probiviri, nell’adozione dei provvedimenti disciplinari, deve tenere conto degli eventuali precedenti a carico dell’incolpato.
Qualora sia sottoposto a giudizio disciplinare un componente del Consiglio Esecutivo o del Collegio dei Probiviri, questi viene dichiarato temporaneamente sospeso dalla carica nella comunicazione introduttiva del giudizio disciplinare e, ovviamente, è escluso dalla discussione e dalla decisione. Anche il membro del Collegio Revisore dei Conti sottoposto a procedimento disciplinare viene temporaneamente sospeso dalla carica con le stesse modalità.
I provvedimenti di sospensione, di radiazione e di decadenza dagli organi sociali vengono affissi in bacheca per la durata di un mese. Le sanzioni disciplinari vanno annotate nello stato di servizio del volontario.
Art. 12 - DECADENZA DAGLI ORGANI SOCIALI (esclusa l’Assemblea)
Può aversi in due casi:
- come sanzione disciplinare in esito a giudizio disciplinare (congiuntamente o meno ad altra sanzione).
- può essere dichiarata dall’organo di appartenenza (per il Presidente, il Consiglio Esecutivo), con deliberazione a maggioranza dell’organo in collegio completo, constatata l’ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive, o l’ingiustificata assenza a cinque riunioni nel corso degli ultimi dodici mesi. Per il Presidente, la decadenza dalla carica come sanzione disciplinare (e solo per tale motivo) comporta la decadenza dalla carica di consigliere. Subentra il primo dei non eletti. Con riferimento al Presidente, il Consiglio provvede ad una nuova votazione.
Art. 13 - GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Ordinaria
- l’Assemblea Straordinaria
- il Consiglio Esecutivo
- il Presidente dell’Associazione
- il Vicepresidente dell’Associazione
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Gli Organi Sociali sono tenuti al rispetto ed alla cura dell’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle altre norme vigenti, promuovendo le opportune iniziative a tal riguardo.
Le cariche degli Organi Sociali, Consiglio Esecutivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili.
Art. 14 - L’ASSEMBLEA
Regole generali
L’assemblea esprime gli indirizzi programmatici dell’Associazione, in esecuzione e nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle altre norme vigenti.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è composta da tutti i volontari e si tiene nella sede sociale o in altro luogo reso noto con la convocazione.
Il Presidente gestisce l’assemblea assicurando l’ordine e la disciplina. Tutti i volontari hanno diritto ad intervenire in base all’elenco interventi formato da un ausiliario del Presidente.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che nomina un segretario; in caso di impedimento del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente o, se impedito, dal Consigliere più anziano di nomina. Il segretario riporta in forma sintetica nel verbale le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea. Il Presidente (o chi ne fa le veci) ed il segretario sottoscrivono il verbale che viene conservato nella sede, in apposito raccoglitore/registro, ed ogni volontario ha diritto di consultarlo.
I volontari possono farsi rappresentare da altro volontario con delega scritta. Ciascun volontario non potrà avere più di una delega. Le deleghe vanno presentate all’inizio dell’assemblea ed annotate a verbale dal segretario.
Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la presenza di volontari privi di diritto di voto.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e deve essere esposto nella bacheca e nel locale soggiorno almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione. Il Consiglio Esecutivo può prevedere, quando opportuno, anche altre forme di comunicazione (telefonica, lettera, e-mail, messaggio fax) e comunque si impegna a garantire la massima partecipazione possibile.
Nell’avviso di convocazione devono essere riportati data ed orario della prima e della seconda convocazione ed il carattere, se ordinario o straordinario, dell’assemblea. La seconda convocazione è fissata nello stesso giorno della prima, trascorsi almeno 15 minuti.
Il voto è palese. Le deleghe concorrono sia per la validità dell’assemblea sia per le votazioni. Non possono essere conferite deleghe ai membri del Consiglio Esecutivo. In caso di parità di voti, si procederà ad ulteriore discussione, con nuova votazione finale. La parità di voti comporta il mancato raggiungimento della maggioranza.
Convocazione dell’assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Esecutivo ne ravvisino l’opportunità o necessità ed, inoltre, quando ne fanno richiesta scritta motivata almeno un decimo dei volontari, con indicazione delle materie da porre all’ordine del giorno. In quest’ultimo caso, se il Consiglio non provvede entro 20 giorni all’affissione dell’avviso di convocazione, questa può essere ordinata, su richiesta dei volontari interessati, dal Collegio dei Probiviri; se detto Collegio non provvede entro ulteriori 10 giorni, i volontari interessati potranno rivolgersi al Presidente del Tribunale competente.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Esecutivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente (entro il 31 maggio).
Competenza dell’assemblea ordinaria
Sono assemblee ordinarie quelle convocate per la discussione e l’approvazione di ordini del giorno espressamente non di competenza dell’assemblea straordinaria.
Le materie di competenza dell’assemblea ordinaria sono:
- dare direttive di carattere generale per la più efficace attuazione delle finalità dell’associazione;
- discutere i progetti presentati dal Consiglio Esecutivo;
- deliberare in ordine a quanto proposto nell’ordine del giorno;
- approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi, corredati di tutti gli atti conseguenti ed annessi;
- sollevare problemi e questioni anche estranei all’ordine del giorno, promuovendo la discussione sugli stessi, senza esercizio di voto. A tal riguardo, può occuparsi di tutte le questioni non strettamente riservate alla competenza degli altri organi sociali, ivi compresa l’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle altre norme vigenti.
Validità dell’assemblea ordinaria e delle sue deliberazioni
In prima convocazione, le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei volontari. In seconda convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei volontari presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Esecutivo ed il Tesoriere non hanno diritto di voto.
Convocazione dell’assemblea straordinaria
Valgono le regole previste per l’Assemblea Ordinaria, ma è obbligatoria la convocazione anche per lettera o telefonica.
Competenza dell’assemblea straordinaria
Le materie di competenza dell’assemblea straordinaria sono:
- l’approvazione e la modificazione dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la messa in liquidazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio;
- ogni altra materia per la quale si ritiene opportuno una delibera di suddetta assemblea.
Validità dell’assemblea straordinaria e delle sue deliberazioni
Per modificare lo Statuto, in prima convocazione, occorrono la presenza di almeno tre quarti dei volontari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei volontari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; ciò vale anche per ogni altra materia per la quale si ritiene opportuno una delibera dell’assemblea straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei volontari.
Art. 15 - IL CONSIGLIO ESECUTIVO
Competenze
- Dirige ed amministra l’Associazione, in esecuzione e nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle altre norme vigenti, adottando tutti i provvedimenti opportuni e necessari per il migliore funzionamento dell’associazione.
- Cura l’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle altre norme vigenti, promuovendo le opportune iniziative a tal riguardo.
- Convoca l’assemblea per l’approvazione dei bilanci, quando lo ritiene opportuno e quando vi è richiesta di un decimo dei volontari.
- Fornisce ai volontari la più ampia informazione sulla gestione dell’Associazione e, a tale scopo, indice riunioni informative, solo di discussione, senza esercizio di diritto di voto, previo congruo avviso in bacheca, anche su richiesta scritta di almeno 20 (venti) volontari.
- Dà mandato al Presidente di agire o di resistere in giudizio, in nome e per conto dell’Associazione.
- Il Consiglio nomina fra i suoi membri i Responsabili per determinati settori inerenti l’attività sociale.
- Il Consiglio nomina il Direttore Sanitario, che può essere individuato anche tra persone estranee all’Associazione.
- Il Consiglio nomina la Commissione Elettorale, preferibilmente tra i volontari di anzianità di servizio maggiore.
- Promuove iniziative utili a far conoscere alla cittadinanza esistenza ed attività dell’Associazione, promuovendo l’adesione di nuovi volontari.
- Promuove e gestisce il Corso di Primo Soccorso, gli altri corsi e lezioni per l’aggiornamento dei volontari.
- Delibera le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e decide sulle modalità d’attuazione.
- Esercita gli altri poteri previsti dallo Statuto.
- Il Consiglio nomina, preferibilmente tra i volontari, il Tesoriere,che resta in carica 3 (tre) anni o, comunque, fino alla revoca da parte dello stesso Consiglio. Questi deve godere della massima fiducia del Consiglio ed ha la delega di firma disgiunta, come anche il Presidente ed il Vicepresidente, per la gestione dei conti correnti; la firma tra due dei predetti soggetti è prevista congiunta per le operazioni superiori a determinato importo previsto nel Regolamento. Il Tesoriere è responsabile della tenuta di tutti i conti dell’Associazione e del libro di cassa, dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché della conservazione di tutti gli atti e di tutti i documenti contabili. Cura il regolare andamento del servizio di cassa provvedendo alle riscossioni ed ai pagamenti, su mandato del Presidente o, se impedito, del Vice Presidente. Opera sotto il controllo del Consiglio Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Tesoriere può essere affiancato, su sua specifica richiesta, da un collaboratore, previa accettazione da parte del Consiglio.
Funzionamento
Il Consiglio Esecutivo è composto da nove volontari operativi e dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili. Nella prima seduta, convocata dal consigliere più anziano di servizio, viene eletto il Presidente dell’associazione, che dura in carica tre anni.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere, subentra nel Consiglio il primo dei non eletti; qualora si verificasse nuovamente una delle situazioni sopra indicate, subentrerà il secondo dei non eletti e così via. In caso di esaurimento della lista dei non eletti, il Consiglio Esecutivo potrà procedere alla cooptazione tra i volontari ritenuti degni; il volontario così cooptato rimane in carica fino alla prima Assemblea, che dovrà ratificare la nomina o provvedere diversamente.
In caso di dimissioni, decadenza o morte del Presidente, il Consiglio, integrato con il primo dei non eletti, elegge un nuovo Presidente.
Il Consiglio nella prima seduta elegge a maggioranza anche un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in ogni incombenza quando provvisoriamente impedito, durerà in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti cinque componenti. Per la nomina del Presidente, l’approvazione e la modifica del Regolamento e negli altri casi previsti dallo Statuto è validamente costituito quando è completo.
Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
La convocazione va fatta per via telefonica e con avviso esposto in bacheca contenente l’ordine del giorno, con anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data della riunione.
Tranne che per motivi di estrema urgenza e salvo espresso consenso dei membri, sono escluse riunioni nei periodi 23.12/6.1, nella settimana di Pasqua, nel periodo 1.8/31.8. La riunione non può essere tenuta in assenza del Presidente e/o del Vicepresidente. Delle riunioni e delle decisioni adottate viene redatto, su apposito libro, il verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vicepresidente) nonché dal Segretario appositamente nominato tra i membri ed esposto in bacheca. Il voto è palese. A parità di voti, la proposta si intende respinta.
Il membro del Consiglio che in una determinata questione ha, anche indirettamente, un proprio interesse, deve darne notizia al Consiglio e deve astenersi dalla discussione e dal voto.
Il Consiglio Esecutivo deve riunirsi almeno una volta al mese, tranne nel periodo estivo. Le delibere, sottoscritte dal Presidente, rimangono affisse nell’apposita bacheca per almeno 30 giorni.
Alle riunioni del Consiglio Esecutivo vengono invitati, con congruo anticipo e con comunicazione anche informale, i componenti del Collegio Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri, con diritto di parola ma non di voto.
Qualora vi siano le contestuali dimissioni di almeno cinque consiglieri, vanno indette nuove elezioni per l’intero Consiglio; i consiglieri rimangono nel frattempo in carica per la gestione ordinaria.
Art. 16 - IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo nella prima seduta convocata dal componente eletto più anziano d’età; è eletto a maggioranza dal Collegio a composizione completa.
Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.
Compiti
- è il legale rappresentante dell’Associazione e compie gli atti giuridici che impegnano l’Associazione, con rappresentanza contrattuale e giudiziale (anche per le convenzioni tra Associazione ed altri enti);
- presiede l’Assemblea ed il Consiglio Esecutivo, curando l’ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrive il verbale delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Esecutivo e cura che siano custoditi e messi a disposizione per la consultazione su richiesta;
- cura l’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dal Consiglio Esecutivo;
- unitamente al Consiglio Esecutivo, vigila e sovrintende al funzionamento dell’Associazione ed alla prestazione dei servizi;
- convoca il Consiglio Esecutivo e convoca l’Assemblea in base alle norme statutarie.
- Esercita gli altri poteri previsti dallo Statuto.
Il Vice Presidente ha l’incarico di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di impedimento.
Art. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (i primi due non eletti). I membri restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- Alla prima seduta, convocata dal componente con maggior anzianità di servizio, elegge tra i suoi membri il Presidente.
- E’ opportuno che almeno uno dei membri sia diplomato ragioniere e che ogni membro sia comunque competente di contabilità.
- Vigila sulla gestione economica dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, accerta la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei beni costituenti il patrimonio dell’Associazione; i suoi membri possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- Riferisce in merito all’Assemblea, ed in particolare a quelle fissate per la discussione e l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.
- Esamina i bilanci, il conto consuntivo, i registri delle deliberazioni che abbiano contenuto economico, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità dell’Associazione, la cassa dell’Associazione, gli inventari, comunicando al Consiglio Esecutivo ogni eventuale rilievo.
- Redige ogni anno una relazione sullo stato economico e sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione da presentare all’Assemblea fissata per l’approvazione del bilancio consuntivo ed alla riunione del Consiglio Esecutivo immediatamente precedente.
- Fornisce l’opportuna consulenza per la redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo; un membro del Collegio Revisore dei Conti fornisce al volontario interessato chiarimenti in merito alle scritture contabili ed ai bilanci.
- Controlla l’operato del Tesoriere con il quale collabora.
- I membri del Collegio sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo; hanno diritto di parola ma non di voto.
- Non può essere membro del Collegio dei Revisori dei Conti la persona dichiarata interdetta, sottoposta ad amministrazione di sostegno, dichiarata inabile, dichiarata fallita, parente o affine dei membri del Consiglio Esecutivo.
- In caso di dimissione, morte o decadenza di un membro, subentra il primo dei non eletti. In caso di dimissioni dell’intero Collegio, si procede a nuove elezioni.
Art. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (i primi due non eletti). I membri restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- Alla prima seduta, convocata dal componente con maggior anzianità di servizio, elegge tra i suoi membri il Presidente.
- Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige verbale, sottoscritto da tutti i membri presenti.
- I membri del Collegio dei Probiviri sono invitati alle riunioni del Consiglio Esecutivo, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
- Il Collegio dei Probiviri decide i giudizi disciplinari in composizione perfetta (i tre effettivi più i due supplenti), a maggioranza di voti, in base alle norme statutarie e la sua decisione è inappellabile.
- Convoca l’assemblea in base alle norme statutarie.
- Vigila, in generale, sul regolare funzionamento dell’Associazione e sulla corretta vita associativa; darà ascolto ai volontari quando lo richiedano. Quando lo ritiene opportuno, informa per iscritto il Consiglio Esecutivo.
- Si impegna a dirimere qualsiasi conflitto o lite che si profili nell’Associazione, provvedendo alle convocazioni del caso.
- In caso di dimissione, morte o decadenza di un membro, subentra il primo dei non eletti. In caso di dimissioni dell’intero Collegio, si procede a nuove elezioni.
Art. 19 - ELEZIONI AGLI ORGANI SOCIALI
Il Consiglio Esecutivo nomina la Commissione Elettorale come da Statuto (art. 15).
Almeno quarantacinque giorni prima del giorno fissato per le elezioni, il volontario che vorrà candidarsi riporterà il proprio nominativo nell’apposito registro (conservato presso la sede ed esibibile ad ogni associato), indicando per quale dei predetti tre organi pone la propria candidatura.
E’ possibile che il volontario si candidi per più organi sociali ma, qualora venisse eletto in più organi, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, dovrà optare per uno di questi, con comunicazione da inviare al Presidente della Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale cura l’ordinato e regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio; inoltre, verifica la regolarità di tutte le operazioni elettorali (candidature, incontri tra candidati e volontari, eleggibilità, preparazione schede elettorali, operazioni di voto e di scrutinio, pubblicazione dei voti, proclamazione degli eletti, decisioni inappellabili su eventuali reclami), in maniera tale che il voto sia libero e le operazioni di voto siano regolari ed ordinate.
Vi è incompatibilità tra candidatura alle elezioni e partecipazione alla Commissione Elettorale.
La scheda elettorale che presenta più di 9 (nove) preferenze viene considerata nulla.
Per ogni altro aspetto, si rinvia al Regolamento.
Art. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO
Decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali utili ed avanzi di gestione vanno impiegati per la realizzazione dei fini statutari.
Art. 21 - BILANCIO
Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’esame del Consiglio. Lo stesso deve essere poi presentato all’Assemblea per l’approvazione, che deve avvenire entro il 31.5 dell’anno successivo.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di chi ne abbia interesse.
Con la medesima procedura di approvazione, entro il mese di novembre di ciascun anno, deve essere predisposto il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.